Polizia Provinciale di Belluno e obiezione di coscienza: «Nessuna esclusione, il candidato ha rinunciato all’assunzione»

Redazione | 01 settembre 2026 alle 17:12 | 0 commenti

Tempo di lettura: 3 minuti
0:00 0:00

Vai subito al punto

Ottieni un riassunto chiaro dell’articolo con ChatGPT.

Riassumi con ChatGPT
Condividi con un amico:

Nota ufficiale della Provincia di Belluno in risposta agli articoli di stampa sulla presunta esclusione discriminatoria di un candidato dalle selezioni per la Polizia Provinciale. L’amministrazione precisa che l’interessato ha superato le prove e ricevuto la proposta di impiego, ma l’offerta è decaduta a causa della richiesta di esenzione dall’uso delle armi, requisito obbligatorio e non derogabile stabilito dal bando

Intervento ufficiale della Provincia di Belluno per fare chiarezza sulla vicenda relativa alla presunta “esclusione discriminatoria” di un candidato dalle graduatorie della Polizia Provinciale per motivi di obiezione di coscienza. L’amministrazione precisa che le ricostruzioni apparse sugli organi di stampa non rispecchiano la realtà dei fatti amministrativi e giuridici della procedura concorsuale.

Il candidato non è stato in alcun modo escluso o giudicato non idoneo per le proprie convinzioni personali. Al contrario, l’interessato ha regolarmente sostenuto e superato le prove del concorso pubblico bandito nel luglio 2023, collocandosi utilmente al 7° posto della graduatoria di merito approvata nel gennaio 2024. All’esito della procedura, la Provincia ha formalmente trasmesso la proposta di assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Il nodo della questione riguarda i requisiti essenziali di ammissione stabiliti dal bando, che indicava in modo esplicito e trasparente – a pena di esclusione – l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, il non essere contrari al loro utilizzo e il non essere obiettori di coscienza rispetto alle mansioni richieste. All’atto della candidatura telematica, presentata ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato aveva dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti e l’accettazione incondizionata delle prescrizioni della lex specialis.

Tuttavia, nella fase di formale accettazione del posto di lavoro, il candidato ha subordinato la presa di servizio a condizioni del tutto incompatibili con i requisiti concorsuali, pretendendo l’esenzione totale dalle armi e dalle attività operative connesse alla fauna selvatica. Sul piano giuridico e amministrativo, una proposta di assunzione non può essere soggetta a riserve o condizioni unilaterali; tale condotta si configura a tutti gli effetti come una mancata accettazione o rinuncia dell’offerta formulata dall’Ente, che ha applicato le regole inderogabili valide per tutti i partecipanti.

L’amministrazione provinciale evidenzia le specificità operative del corpo, chiamato a operare su un territorio montano complesso di oltre 360.000 ettari – pari al 20% dell’intero Veneto – con un organico ridotto a 27 operatori. In base alla normativa statale (L. 157/1992), regionale (L.R. 30/2018), ai regolamenti dell’Ente e alle convenzioni con la Regione, le mansioni richiedono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e il porto dell’arma d’ordinanza.

Tra i compiti istituzionali non delegabili a esenzioni individuali rientrano la vigilanza e il contrasto agli illeciti ambientali e al bracconaggio, il pronto intervento 24 ore su 24 per incidenti stradali con fauna selvatica, il soccorso e l’eutanasia d’emergenza dei capi feriti secondo i protocolli ISPRA e ULSS Dolomiti, nonché l’attuazione e il controllo dei piani faunistici di contenimento. In una struttura di tali dimensioni, risulta organizzativamente e giuridicamente impossibile destinare un agente a mansioni esclusivamente amministrative o disarmate, poiché ciò pregiudicherebbe la continuità dei turni e la sicurezza del personale e dei cittadini.

Sulla legittimità dell’operato dell’Ente si è già pronunciato il Tribunale di Padova (Sezione Lavoro) che, con la sentenza n. 933/2025, ha accolto le difese della Provincia dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e confermando che ogni questione relativa ai bandi di concorso e all’accesso all’impiego pubblico appartiene alla sede giurisdizionale competente.

Nel massimo rispetto per le convinzioni individuali, la Provincia ribadisce il dovere inderogabile di garantire la legalità concorsuale, la parità di trattamento tra i candidati e la piena operatività dei servizi di tutela ambientale e sicurezza del territorio.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi articoli pubblicati

Notizie correlate