Anche questa tornata di Referendum ha portato con sé una scia di polemiche e di opinioni, vista la scarsa partecipazione da parte degli elettori. L’affluenza è stata del 30,6%, una delle più basse degli ultimi anni, e tenendo conto del voto degli italiani all’estero è ancora più bassa: 29,9%. I cinque quesiti referendari, sui quali i cittadini dovevano esprimersi l’8 e 9 giugno, erano quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Per capire meglio l’esito di questi risultati, abbiamo chiesto il parere a uno dei massimi esperti in materia, Gian Candido De Martin, professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico nel dipartimento di Scienze politiche della Luiss “Guido Carli” di Roma.
Professore, anche questa volta i referendum hanno dato adito a polemiche, ma, tanto per iniziare, ci vuole spiegare meglio che cosa significa “referendum” e di quanti tipi consta?
Premesso che il referendum è uno strumento di democrazia diretta, volto a verificare la volontà popolare su un determinato argomento, e quindi alternativo – e per lo più eccezionale – rispetto alle normali dinamiche politiche e di produzione di norme delle democrazie rappresentative, in cui le scelte sono affidate in linea di massima ad organi eletti periodicamente dai cittadini, va subito chiarito che vi sono nel nostro sistema vari tipi di consultazione referendaria, a seconda degli obiettivi e degli effetti previsti dall’ordinamento.
Nella recente consultazione dell’8 e 9 giugno si è trattato di un referendum abrogativo nazionale, con 5 quesiti volti a cancellare norme primarie, ossia leggi o parti di leggi in precedenza approvate dal Parlamento (o atti equiparati prodotti dal Governo, in particolare con decreti legislativi o leggi delegate). L’iniziativa referendaria spetta ad almeno 500.000 elettori o a 5 Consigli regionali, ma la richiesta – dopo un vaglio tecnico della Cassazione – è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale, cui spetta accertare se la richiesta riguardi materie per le quali è esclusa dalla Costituzione la possibilità di abrogazione mediante referendum (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o indulto o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). Una volta ammesso – e effettuato nei periodi e con le modalità previste – si pone poi un problema di efficacia della votazione, essendo previsto il cosiddetto quorum, ossia la necessità di una partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Clausola, quest’ultima, che è stata determinante nel rendere inutile il recente referendum, in cui hanno votato poco meno di 1/3 degli aventi diritto.
Referendum abrogativi sono previsti anche – con specifiche diverse discipline – per le leggi regionali (o provinciali, nel caso di Trento e Bolzano), mentre si possono pure avere referendum – talora a carattere solo consultivo – in singoli enti locali in base alle previsioni dei rispettivi statuti, a parte le consultazioni locali previste dalla legge in caso di variazioni territoriali dei Comuni.
A livello nazionale va altresì menzionato il referendum costituzionale, detto anche sospensivo, che può essere richiesto pure da 1/5 dei membri di una Camera nell’ambito della procedura complessa di doppia approvazione prevista per le leggi di revisione o di integrazione della Costituzione (in tal senso rigida, e non flessibile), allorché nella seconda votazione non si sia raggiunta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, ma la sola maggioranza assoluta. In tal caso la decisione può essere in sostanza rimessa direttamente alla sovranità popolare, come avvenuto nel 2001 per la modifica al titolo V (approvata) o per l’ampia revisione del 2006 e del 2015 (respinte).
Per completare il quadro dei tipi di referendum, si può infine menzionare quello cd. istituzionale, che si è tenuto una tantum il 2 giugno 1946, in virtù del quale si è optato per la forma repubblicana dello Stato, ora irreversibile, come espressamente prevede l’ultima norma della Costituzione vigente.
Molto spesso i quesiti sono astrusi e lontani dal popolo. A volte non è esagerato e anche pericoloso pretendere che i cittadini si esprimano su argomenti importanti e anche delicati?
La formulazione del quesito da sottoporre al corpo elettorale nel referendum abrogativo è compito dei promotori, ai quali quindi spetta la scelta se basare la consultazione su una richiesta per così dire semplice, come può essere quella sull›abrogazione totale di una data legge, oppure su una indicazione puntuale di parte di una legge, se non di singole parole, di cui si vorrebbe l’abrogazione, come è avvenuto per la recente tornata referendaria, in cui – specie per i 4 quesiti in materia di lavoro – si è registrata una rilevante complessità tecnica, con quesiti comprensibili dagli specialisti, più che dai comuni elettori. È una questione di non trascurabile portata, che può condizionare di fatto la comprensione di domande astruse sottoposte al voto, lasciando in concreto alle sole campagne referendarie il compito di illustrare gli obiettivi perseguiti, con il rischio di strumentalizzazioni o politicizzazioni eccessive del confronto referendario.
In effetti, la ragion d›essere e comunque il ricorso al referendum dovrebbe essere legato, più che a contrapposizioni tra partiti già rappresentati in Parlamento, ad un confronto approfondito tra opzioni possibili in materie in cui emergano diverse visioni in materia di diritti personali o sociali o nell’organizzazione dei poteri pubblici. Non è forse casuale che nell’esperienza finora maturata in Italia i dibattiti referendari con maggiore partecipazione siano stati ad es. quelli sull’indissolubilità o meno del matrimonio o sulla valorizzazione o meno delle autonomie territoriali.
L’astensione si può, comunque, considerare un’espressione di voto?
Alla scarsa comprensibilità dei quesiti si somma, come causa di disaffezione e di astensione dal voto, l’uso eccessivo, se non talora disinvolto, dello strumento referendario, con quesiti plurimi e magari disomogenei, talvolta in materie ad alto contenuto tecnico, come ad es. nella tornata referendaria del 2022, con 5 quesiti in materia di giustizia (compresa la separazione delle carriere dei magistrati, che ora all’opposto qualcuno vorrebbe addirittura regolare con decreto legge): tornata in cui – probabilmente non a caso – si è registrata la minore partecipazione al voto.
Comunque, fermo restando che l’astensione dal voto referendario può essere considerata una forma legittima di espressione della volontà dell’elettore, seppure spesso purtroppo un segnale di deperimento della sensibilità democratica, bisogna ovviamente tener conto dei diversi effetti che può avere questo comportamento. In tal senso il problema sorge essenzialmente quando sia previsto un quorum per la validità della votazione, per cui il non voto può incidere in modo determinante sull’esito della consultazione, come appunto è avvenuto nella recente tornata referendaria, in cui l’astensione è stata addirittura prefigurata e promossa dalla maggioranza di governo, a partire dal suo vertice. Di qui il dibattito che si è aperto sulla opportunità di misure e di riforme che evitino questa deriva, incentivando la partecipazione al voto, piuttosto che l’astensione.
I referendum sono una forma di democrazia alla quale non possiamo rinunciare, ma come potrebbero diventare più attrattivi per gli elettori? Eliminando il quorum?
La prospettiva non deve certo essere quella di diminuire le possibilità di esercizio diretto della democrazia; quindi, si tratta di intervenire in modo appropriato per riqualificare e rendere più soddisfacente anche uno strumento come quello del referendum abrogativo, da considerare una vera e propria fonte normativa. In tal senso appaiono soprattutto due le ipotesi utili per rendere più congruo e attrattivo questo strumento di partecipazione popolare, che può favorire una discussione nazionale su aspetti importanti della vita in società, evitando che prevalga la sola propaganda di regime.
Da un lato va impedito un ricorso troppo facile all’avvio di procedure referendarie, che potrebbero moltiplicarsi agevolmente con il ricorso alla firma elettronica, come già si è constatato: di qui il possibile – anzi auspicabile – innalzamento del numero dei promotori, attualmente fissato ancora in 500.000 firme, in modo da richiedere un adeguato consenso nella fase dell’iniziativa. Per altro verso va affrontato il nodo dell’astensionismo, cercando di stimolare un circuito partecipativo non basato sul non voto, che finisce per dequalificare la vita democratica, bensì mirando ad un equilibrio tra l’esigenza che la decisione abrogativa sia adottata da una maggioranza dei componenti attivi degli aventi diritto al voto e la necessità di non premiare il ricorso all’astensione o la pratica del non voto. Di qui l’ipotesi, che appare utile, di conteggiare il quorum della metà più uno per la validità del referendum avendo come riferimento il numero dei partecipanti effettivi alle più recenti elezioni politiche, invece che al numero formale degli iscritti alle liste elettorali.
Come associazione che si occupa di emigrazione, il quinto quesito, quello sulla cittadinanza, è quello che ci sta più a cuore. Tuttavia, vista l’entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2025 (legge n. 74/2025) non si poteva evitare?
Con riferimento specifico alla questione sulla cittadinanza, posta da uno dei quesiti dell’ultima tornata referendaria, c’è anzitutto da chiedersi se lo strumento del referendum sia adatto per decidere su una materia assai complessa e con varie implicazioni da valutare e bilanciare, evitando un approccio superficiale e magari dettato più da ragioni emotive o di paura, alimentate da tifoserie. Comunque, in materia di cittadinanza, per molti versi connessa a fenomeni di immigrazione e inclusione sociale, si devono fare i conti anche con diverse visioni delle ragioni della convivenza su un dato territorio (nazionale e locale), ferma restando la comune matrice di appartenenza all’umanità stanziata nel pianeta. Se debba prevalere una difesa rigida dell’identità (prevalente) dei residenti o un’apertura alle relazioni con chi non ne è parte (almeno in origine), senza preclusioni di principio all’inclusione e alla eventuale integrazione.
Per una associazione, come Bellunesi nel mondo, che tiene insieme tanti emigrati in diverse parti del pianeta, sono una sfida permanente la sensibilità e l’apertura per ciò che può favorire l’accoglienza e l’integrazione, tanto più nella prospettiva di quanto sancito dall’art. 11 della Costituzione, che mira in sostanza a costruire ponti, più che barriere. E – si potrebbe aggiungere – con una pace disarmata e disarmante, a voler riprendere le recenti parole di Leone XIV, che ha tra l’altro alle spalle una ricca esperienza personale di vita in vari diversi contesti nazionali. Superando quindi la logica della paura del diverso e facendo prevalere la curiosità della reciproca conoscenza e magari di una integrazione anche formale, basata su regole e condizioni non preclusive e invece mirate a favorire la pacifica convivenza.
Una prospettiva spesso non agevole da concretare, ma stimolante, come ho avuto anche personalmente modo di sperimentare vivendo in Alto Adige il periodo della mia formazione giovanile. E successivamente concorrendo a dar vita all’iniziativa della Croce Europa, posta in vetta al Monte Cavallino, al confine tra il Veneto italiano e l’Osttirol austriaco, per favorire la reciproca conoscenza e il dialogo in una prospettiva di integrazione europea. O pensando, piuttosto che a ostilità o fantasmi agitati per propaganda, a iniziative “rivoluzionarie” (Mattarella) come la Rondine di Arezzo, che fa dialogare ragazzi di popoli in conflitto. Viene anche da qui la mia netta propensione a considerare i confini non una barriera invalicabile, ma una sorta di invito a conoscersi e interagire, senza una concezione assoluta della sovranità nazionale, con un’apertura a tutto ciò che possa favorire integrazione e solidarietà globale, così come l’acquisizione eventuale – senza inutili lunghe attese – di una nuova cittadinanza legata al riconoscimento della pari dignità e di diritti e doveri per ciascun membro di una comunità, a partire dai più giovani che condividano la stessa formazione scolastica.
L’obiettivo di fondo dovrebbe a mio avviso in sostanza essere – al di là anche di quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di cittadinanza di recente introdotte dal decreto legge n.36/2025, convertito nella legge n.74 – non solo di favorire e regolare il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente riconoscimento della cittadinanza, evitando peraltro fenomeni distorsivi come quelli emersi ultimamente anche in talune zone del Bellunese, ma di riconoscere la condizione a pieno titolo di cittadino a chi effettivamente risieda nel territorio e ivi lavori o si istruisca. Certo censurando fenomeni assurdi di protezionismo, se non di xenofobia, come quelli, visti di recente in USA, degli immigrati incatenati rinviati/deportati nel paese di provenienza, ma evitando comunque forme odiose di discriminazione nei confronti di immigrati in grado di integrarsi regolarmente nella nuova comunità. L’immigrazione è per certi versi un fenomeno ineluttabile, che va regolato il più possibile, evitando comunque lo sfruttamento degli immigrati e favorendo l’integrazione, senza alimentare rabbia o paure.
Irene Savaris




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