Cittadinanza: la Corte Costituzionale conferma i limiti allo “ius sanguinis”

Marco Crepaz | 30 aprile 2026 alle 23:01 | 0 commenti

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La Corte Costituzionale ha respinto i dubbi di legittimità riguardanti le nuove norme sulla cittadinanza italiana. Con la sentenza numero 63, depositata in data odierna, i giudici di Palazzo della Consulta hanno confermato la validità dell’articolo 3-bis del decreto-legge 36/2025, che introduce restrizioni alla trasmissione illimitata della cittadinanza per filiazione.

Il nuovo quadro normativo

La disposizione oggetto del giudizio stabilisce che chi è nato all’estero, pur avendo origini italiane, è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza se in possesso di un’altra nazionalità. Tale principio di interruzione della trasmissione automatica non si applica tuttavia in tre casi specifici:

  • Qualora sia stata presentata domanda di riconoscimento entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
  • Se un genitore o un nonno del richiedente possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.
  • Nel caso in cui un genitore (o adottante) sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o adozione del figlio.

Le motivazioni della Consulta

La Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dal Tribunale di Torino, il quale ipotizzava una lesione dei diritti quesiti e una violazione dei principi di uguaglianza. Secondo i giudici costituzionali, la norma non configura una “revoca” della cittadinanza, bensì una preclusione originaria all’acquisto dello status per chi nasce all’estero.

La sentenza sottolinea come il popolo debba essere inteso come una comunità legata da vincoli effettivi. In quest’ottica, la legge realizza un bilanciamento ragionevole tra l’effettività della cittadinanza e l’affidamento dei cittadini, poiché non incide su chi ha già ottenuto lo status o ha presentato domanda in tempo utile.

Rapporti con il diritto internazionale ed europeo

I giudici hanno inoltre respinto le obiezioni relative ai trattati europei (TUE e TFUE). La Corte ha chiarito che la giurisprudenza dell’Unione Europea, che impone un esame individuale prima di privare un soggetto della cittadinanza, si applica solo a chi lo status lo ha già accertato e non a chi non lo ha mai acquisito.

Infine, sono state dichiarate inammissibili le questioni relative alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla CEDU, rilevando che le norme internazionali citate non garantiscono il diritto a ottenere una determinata cittadinanza, ma tutelano il diritto di non esserne privati arbitrariamente una volta posseduta.

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