Mercoledì 18 agosto il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, ha firmato un’ordinanza comunale volta a disciplinare la frequentazione di fiumi, laghi e aree spondali del territorio. Il provvedimento recepisce le disposizioni stabilite dalla Regione del Veneto e nasce dalla necessità di tutelare l’incolumità pubblica lungo i principali corsi d’acqua comunali, tra cui il Piave, l’Ardo e il Cordevole.
I fattori di rischio lungo Piave, Ardo e Cordevole
Alla base della misura vi sono criticità ambientali e idrauliche documentate che hanno già causato diversi incidenti in ambito provinciale. Tra i principali elementi di pericolo identificati rientrano:
- Variazioni improvvise della portata idrica causate dalle manovre delle centrali idroelettriche situate a monte.
- Rischio di shock termico dovuto alle basse temperature dell’acqua.
- Presenza di fondali instabili, forti correnti, mulinelli e rami sommersi.
Il sindaco De Pellegrin ha precisato come i fiumi rappresentino una risorsa fondamentale, ma necessitino di comportamenti responsabili: l’obiettivo dell’ordinanza è chiarire quali attività rimangano consentite e quali debbano essere limitate per prevenire situazioni di pericolo.
I divieti previsti dal provvedimento
L’ordinanza stabilisce prescrizioni precise per la popolazione e per i frequentatori dei corsi d’acqua:
- Divieto di accesso e transito: È vietato l’accesso, lo stazionamento e il passaggio (a piedi o con veicoli) negli alvei, sulle sponde, banchine, briglie, scogliere e greti nelle aree demaniali ad alto rischio idraulico.
- Divieto di balneazione: È vietata la balneazione in tutti i fiumi, canali e corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale.
- Eccezioni consentite: L’accesso rimane autorizzato per gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza, oltre che per le attività sportive regolarmente autorizzate e per la pesca sportiva nelle zone designate dagli enti preposti.
Controlli e sanzioni per i trasgressori
Per garantire l’efficacia delle misure, il Comune di Belluno installerà una specifica cartellonistica di divieto lungo i punti d’accesso principali.
L’inottemperanza alle disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro (ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000), fatta salva l’eventuale rilevanza penale della condotta ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.




0 commenti